domenica 17 ottobre 2010

proposta di legge

Gentile Presidente ,



le invio la Proposta di legge in oggetto , alla quale hanno collaborato negli anni numerosi musicoterapisti dipendenti di centri psico medico pedagogici e membri di associazioni anche iscritte al Colap , al fine di una accoglienza positiva come BASE DI PARTENZA per l'obiettivo comune in un settore importantissimo per il bene comune.
Auspichiamo una totale collaborazione costruttiva anche in relazione alla trasversalita' potnzialmente relalizzabile , essendo la proposta gia' stata sottoposta positivamente agli schieramenti politici e sindacali.
E' quanto mai professionale e qualificante che questo obiettivo venga raggiunto unitariamente dal lavoro autonomo e dal lavoro dipendente , nella maturita' di un settore professionale maturo , che comprende quando e' il momento di accantonare concorrenzialita' e personalismi obsoleti e datati.
Da parte mia , da parte dello staff dell'OnLe Scilipoti , da parte dei comitati e del sindacato , dal fronte dell'utenza e delle forze sociali , totale disponibilita' costruttiva nel rispetto dei propri essenziali ruoli nello sviluppo del settore delle professioni protette dove sono previste "riserve" (tra le quali quelle di interesse terapeutico).

Chiaramente disponibile a contatti ed approfondimenti , le invio

cordiali saluti

Rolando Proietti Mancini
musicoterapista
Opera Don Guanella
Presidente Comitato Nazionale MusicoterapiaDemocratica
collaboratore Rete dei Professionisti Precari Nidil Cgil Nazionale
Membro del Comitato Direttivo CGIL Roma Nord Sanita' Privata
staff OnLe Scilipoti

Vol III n.61

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
SCILIPOTI: Disciplina della musicoterapia e istituzione della figura professionale del musicoterapista (3761)
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“SULLA MUSICOTERAPIA E SULLA FIGURA PROFESSIONALE CORRISPONDENTE”

Presentata XVI Legislatura

Onorevoli Colleghi!
Di fronte ad evidenti fenomeni di difficoltà e disagio in ampi settori sociali riguardanti l’area della comunicazione, dell’espressività della gestione emozionale (particolarmente nei settori adolescenziali e nell’area immigratoria), riteniamo necessario sollecitare un percorso di innovazione nel campo dell’intervento sociale individuando una figura professionale specializzata nella comunicazione non verbale, espressiva e sonora: il MUSICOTERAPISTA.

La musicoterapia è una modalità d’approccio sensoriale che utilizza l’elemento sonoro con finalità terapeutiche e preventive per intervenire su un certo numero di disagi fisici, psicologici e psicopatologici. In questo particolare ambito, l’obiettivo terapeutico deve essere distinto da un risultato propriamente musicale. Un percorso attraverso il quale si accudisce un individuo o un contesto collettivo, attraverso la stimolazione delle sue capacità creative, per trovare nuove sintesi dei suoi modelli interpretativi del mondo, non può non essere considerato anche “terapeutico”. Ma questo termine non ha necessariamente in questo caso un’accezione solo “clinica”; vuole semplicemente sottolineare quanto il benessere del soggetto passi anche per un’armonizzazione delle sue maniere di comunicare con il mondo esterno e di autopercepirsi non solo secondo codici verbali, ma anche corporei. Molti luoghi comuni descrivono infatti il corpo come un’area di esclusiva pertinenza medica o biologica, senza tenere conto che molte recenti ricerche dimostrano quanto anche il corpo si esprima secondo codici culturali e quanto, molto spesso, si conviva inconsapevolmente con diversi e tra loro conflittuali schemi di relazione corporea, anch’essi culturalmente definiti.

Non esiste un solo metodo musicoterapeutico, ma numerose pratiche molto diverse fra loro, in cui lo scopo finale e unico, è quello di mantenere e migliorare la salute mentale e fisica di tutti i soggetti di cui si occupa. Ciò è possibile perché la musica ha il potere di entrare direttamente in contatto con l’uomo, per cui la musica ha una funzione terapeutica naturalmente emanata.

A livello internazionale è stato, ancora una volta, possibile osservare la validità degli interventi musicoterapici impostati nel rispetto dell’utente e nella tutela della professione, nonché il coinvolgimento attivo di numerose associazioni di settore, di famiglie, forze politiche e sociali , centri di ricerca.

In ambito territoriale e stato possibile verificare la diffusione e la consistenza delle attività di musicoterapia nel territorio, nelle scuole, nei centri di riabilitazione, nelle case-famiglia, nei centri diurni e la necessità di tutela dell’utenza e della professionalità.

Nel presentare la Proposta di Legge sulla figura professionale del Musicoterapista esperto in comunicazione espressivo-sonora nell’area preventivo-riabilitativa, si intende rammentare che il confronto costante con soggetti fortemente colpiti nel proprio funzionamento personale e sociale (fisico, psichico e psicofisico), richiede necessariamente l’acquisizione di strumenti tecnici utili alla gestione delle dinamiche del singolo, della famiglia e del gruppo. Nel percorso educativo e riabilitativo è possibile intervenire con pazienti privi di parola, con potenzialità esclusive in ambito non verbale, con gravi problematiche di ordine psicologico e relazionale. A tali pazienti non possiamo offrire solo il tradizionale lettino terapeutico o il classico tavolo di lavoro, essendo spesso persone non collaboranti, a volte aggressive ed autolesioniste; dobbiamo invece intervenire con tecniche appropriate finalizzate ad innescare essenziali dialoghi comunicativi non verbali.

Si chiude così un percorso trentennale che ha visto coinvolti numerosi centri socio-sanitari in ambito inter-infra-transdisciplinare e si apre una nuova fase della ricerca applicata in riabilitazione e prevenzione, aperta alla definizione delle nuove figure professionali non mediche, nel rispetto dell’utenza e delle professionalità. La fase che inizia, opportunamente transitoria, abbisognerebbe, nel lungo periodo, di opportuni aggiustamenti tipici delle situazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti e conoscenze da parte del Legislatore.

ART. 1 – FINALITA’
1. La musicoterapia è una attività psicopedagogica, un intervento socio-sanitario, un trattamento riabilitativo e terapeutico di pubblico interesse ed una disciplinata dalla presente proposta di Legge: essa si pone come scopo lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni dell’individuo, in modo da raggiungere una migliore integrazione sul piano e interpersonale e, conseguentemente, una migliore qualità della vita.
2. Lo Stato Italiano promuove l’applicazione della musicoterapia quale elemento di sostegno per un pieno e sano benessere e sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità.

ART. 2 – DEFINIZIONI
Ai fini della presente legge si intende per:
a) musicoterapia: l’uso della musica e dei suoi elementi – suono, ritmo, melodia ed armonia per opera di un soggetto qualificato in rapporto individuale o di gruppo, all’interno di un processo definito per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l’apprendimento, la mobilizzazione, l’espressione, l’organizzazione ed altri obiettivi terapeutici degni di rilievo nella prospettiva di assolvere ai bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi;
b) musicoterapista: un soggetto esperto nella comunicazione espressivo-sonora nell’area preventivo-riabilitativa, in possesso di diploma di conservatorio o di adeguata formazione musicale, che abbia svolto un corso triennale di impostazione multidisciplinare socio-psicopedagogico-medico-musicale e un congruo numero di ore di tirocinio (di un anno) presso strutture pubbliche, o convenzionate, o del privato sociale, della formazione primaria o della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia.

ART. 3 PROFILO DEL MUSICOTERAPISTA
Il Musicoterapista :

è l’esperto nella comunicazione espressivo-sonora nell’area preventiva, riabilitativa e socio-sanitaria. Egli possiede una preparazione teorica e pratica musicale, relazionale ed artistica che si basa su una metodologia dinamica per l’applicazione di tecniche e strategie collegate all’impiego del suono che facilitano la comunicazione e la relazione di ogni persona in terapia musicoterapica;
utilizza il linguaggio non verbale artistico-sonoro-musicale, l’improvvisazione corporea, vocale e strumentale e l’ascolto del linguaggio musicale, costruendo una dimensione artistico-espressiva che facilita il cambiamento e l’attivazione;
effettua una valutazione musicoterapica e funzionale del soggetto e definisce il programma educativo e/o riabilitativo;
ove necessario, limitatamente a determinati ambiti della funzione terapica, opera in riferimento alla diagnosi del medico, in collaborazione con le altre figure socio-sanitarie se previste.
ART. 4 AREA FUNZIONALE DEL MUSICOTERAPISTA
1. Il Musicoterapista esercita la propria attività nell’ambito (degli operatori) socio-sanitario e nell’area della riabilitazione socio-sanitaria e psico-pedagogica.

2. Il Musicoterapista espleta una:
a) funzione preventiva: disturbi di iperattività nell’età della scuola primaria; comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale o come gestione di atteggiamenti disadattivi degli adolescenti; sedazione della madre in gravidanza; miglioramento della relazionalità e della socializzazione nei soggetti normodotati;
b) funzione riabilitativa: ritardo mentale lieve e medio-grave; deficit sensoriali: ipovedenti/non vedenti, ipoacusici; disturbi relazionali, dello sviluppo e del linguaggio dell’infanzia; patologie neuromotorie dell’infanzia; patologie neurologiche dell’adulto; coma lieve e post-coma; patologie psichiatriche dell’adulto; comunicazione non verbale mediata dal suono e dalla musica(sonora) nei Dipartimenti di Salute Mentale, in Centri e Comunità terapeutiche per tossicodipendenti, in Centri per il trattamento delle demenze negli anziani;
c) funzione socio-sanitaria: attenuazione dell’ansia del paziente ospedalizzato; lenizione delle sofferenze dei malati terminali; gestione del potenziale disagio psicologico degli operatori; supporto affettivo-relazionale ai ragazzi inseriti nelle case famiglia.

Art. 5 – FORMAZIONE DI BASE

La formazione di base del musicoterapista consiste in un corso che preveda almeno novecento ore di lezione e laboratori in un triennio e trecento ore di tirocinio presso strutture pubbliche o private convenzionate o private della formazione primaria o della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia.
I corsi di Musicoterapia sono organizzati da istituti di formazione o dalle Università o da Dipartimenti equiparati all’Università. Il Titolo di Musicoterapista equivale a diploma accademico di primo livello.
Per accedere alla formazione del musicoterapista, l’aspirante deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver conseguito il diploma di conservatorio statale. E possibile l’accesso alla formazione a coloro che abbiano conseguito la laurea in medicina, la laurea magistrale in psicologia o la laurea magistrale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, laurea in materie umanistiche con tesi in ambito musicoterapico, musicale, psicopedagogico, educativo, unitamente ad (ed) una buona conoscenza della musica da accertarsi con apposito test preliminare al corso di formazione.
La formazione professionale del musicoterapista prevede l’acquisizione delle seguenti conoscenze e capacità di:
area medica:
conoscenza delle sintomatologie inerenti le patologie trattate – nuclei espressivi;
conoscenza del SNC ; elementi di clinica psichiatrica.
b) area psicologica

conoscenza dei concetti base della psicologia generale e dell’età evolutiva;
conoscenza dei concetti inerenti il campo delle relazioni e delle dinamiche di gruppo;
psicopatologie.
c) area musicale

- capacità di esprimere e creare con voce e con strumenti musicali nel qui ed ora in forme convenzionali e non convenzionali;
- capacità di improvvisazione;
- conoscenze musicologiche/semiologiche della musica colta e popolare finalizzate alla capacità di decodifica dei fenomeni sonoro-musicali.

d) area musicoterapica
- capacità di individuare i bisogni del paziente,
- capacità di elaborare ipotesi di trattamento relative ai bisogni del paziente;
- capacità di formulare obiettivi circa il trattamento;
- capacità di identificare le tecniche musicali pi adatte alla problematica;
- capacità di formulare osservazioni del processo musicoterapeutico in itinere e a valle per la quantiqualificazione dei risultati ottenuti;
- capacità di auto-osservazione delle componenti emotive implicate nella relazione sonora paziente/terapista.

Art. 6 – REGISTRO PROFESSIONALE DEI MUSICOTERAPISTI.

1. E’ istituito presso il Ministero della Salute il registro professionale nazionale dei musicoterapisti, organizzato in registri professionali regionali costituiti presso ogni regione e provincia autonoma, nell’ambito dell’assessorato competente.

Al registro professionale dei musicoterapisti possono iscriversi coloro che abbiano conseguito con successo la formazione di base di cui all’articolo 5 della presente legge e coloro che abbiano i requisiti previsti nelle norme transitorie.
Il Musicoterapista iscritto al registro professionale deve annualmente maturare un minimo di crediti formativi, da stabilire con decreto del Ministro della Salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla costituzione del registro professionale nazionale.
Art. 7 – OSSERVATORIO NAZIONALE DEI MUSICOTERAPISTI

Il Ministro della Sanità con proprio decreto costituisce, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Osservatorio Nazionale di Musicoterapia – O.N.M.- .
L’O.N.M. svolge funzioni di studio, monitoraggio e indirizzo utili per l’attività del musicoterapista.
Dell’O.N.M. fanno parte:
un rappresentante del Ministero della Sanità con funzioni di coordinatore;

un rappresentante del Ministero dell’Istruzione;

un rappresentante del Ministero per le Pari Opportunità;

tre rappresentanti nominati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni ed autonomie locali;

due musicoterapisti esperti nominati dal Ministro della Sanità.

Art. 8 – NORMA TRANSITORIA

Possono iscriversi al Registro Professionale Nazionale dei Musicoterapisti, ed esercitare la professione di Musicoterapista, coloro che entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge dimostreranno, mediante idonea certificazione e documentazione, di essere in possesso di almeno uno fra i seguenti requisiti :

di essere dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata nella qualità di musicoterapista o musicoterapeuta per un periodo minimo di anni cinque e per almeno novanta giorni lavorativi per ogni anno;
di essere congiuntamente in possesso di diploma quinquennale di scuola media superiore, diploma di conservatorio musicale statale o adeguata formazione musicale, frequenza con successo di un corso di formazione di musicoterapia di minimo seicento ore documentate ed una attività musicoterapica in strutture pubbliche o private convenzionate;
di essere congiuntamente in possesso di laurea in medicina, psicologia, scienze dell’educazione e della formazione, laurea in materie umanistiche con tesi in ambito musicoterapico, musicale, psicopedagogico, educativo, lauree di terapie, unitamente alla frequenza di minimo trecento ore di seminari formativi di musicoterapia ed una attività applicativa in strutture pubbliche o private convenzionate di minimo trecento ore;
attività scientifica esperienziale con un minimo di cinque pubblicazioni associata alla attività di musicoterapista o musicoterapeuta per almeno trecento ore, in strutture pubbliche e private convenzionate e un percorso formativo musicoterapico di almeno seicento ore;
attività interistituzionali con università e centri di formazione e ricerca riconosciuti del settore a livello internazionale nel campo della musicoterapia, con almeno trecento ore di formazione musicoterapica e trecento ore di attività in qualità di musicoterapista o musicoterapeuta in strutture pubbliche o private convenzionate.

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